No alla quattordicesima mensilità per gli invalidi civili
01/08/2017
La quattordicesima mensilità risulta essere un contributo ulteriore erogato dall'INPS nel mese di luglio o dicembre i cui beneficiari sono titolari di trattamenti pensionistici e non assistenziali posti a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (solo se amministrate dall'Inps) e del Fondo Clero purchè sussistenti specifici requisiti reddituali ed anagrafici. L’età deve essere pari o non inferiore a 64 anni.
Nelle categorie che possono avere diritto a ricevere la quattordicesima mensilità sono inclusi gli invalidi titolari di assegno ordinario di invalidità, di pensione d'inabilità ovvero di pensione ai superstiti mentre i percettori di prestazioni economiche assistenziali quali l'invalidità civile, l'assegno civile, ciechi civili, sordi civili, etc, non spetta loro la quattordicesima mensilità.