No alla reperibilità della visita fiscale per i lavoratori del settore privato con una invalidità civile del 67%
12/12/2016
La Circolare INPS n. 95 del 7/6/2016 fornisce sia gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa al Jobs act, art. 25 del dlgs n.151/2015 unitamente al D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.1.2016, sia le linee guida rivolte ai medici per predisporre le certificazioni di malattia con l'indicazione delle terapie salvavita e gli stati morbosi imputabili ai soggetti riconosciuti invalidi civili in misura pari o superiore al 67%.
La predetta comunicazione, in concreto, ha esteso l'esenzione di reperibilità, per le visite fiscali di controllo, ai lavoratori appartenenti al settore privato, segnatamente: quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
In precedenza, l'esonero era già stato previsto per i pubblici dipendenti dal D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.1.2016.
Coloro che possono beneficiare dell'esclusione di reperibilità durante le fasce orarie: 10:00/12:00 e 17:00/19:00 e, quindi, non essere soggetti al controllo medico-legale, devono attestare di essere affetti da:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe /infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
- ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
- professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
- Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
http://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm