No all’indennità di comunicazione derivante da altre infermità diverse dalla sordità prelinguale
La Corte di Cassazione, nel corso delle proprie pronunce, ha più volte chiarito e ribadito che il riconoscimento e la concessione dell'indennità di comunicazione sia attribuibile ad una menomazione dell'udito congenita o acquisita in età evolutiva, la quale abbia impedito ed escluso, all'invalido, la capacità di apprendimento del linguaggio.
Pertanto, al minore non spetta l'indennità di comunicazione derivante da altre infermità diverse (soggetto autistico e portatore della sindrome di Down) dalla sordità prelinguale, soprattutto, se nel caso di specie della sentenza di Cassazione n. 7519/2017, durante l'accertamento tecnico d'ufficio si è accertato che la capacità uditiva del minore risulta essere nei limiti della norma anche se limitata a pochi fonemi.
Cassazione n. 7519/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170323/snciv@sL0@a2017@n07519@tS.clean.pdf
Pertanto, al minore non spetta l'indennità di comunicazione derivante da altre infermità diverse (soggetto autistico e portatore della sindrome di Down) dalla sordità prelinguale, soprattutto, se nel caso di specie della sentenza di Cassazione n. 7519/2017, durante l'accertamento tecnico d'ufficio si è accertato che la capacità uditiva del minore risulta essere nei limiti della norma anche se limitata a pochi fonemi.
Cassazione n. 7519/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170323/snciv@sL0@a2017@n07519@tS.clean.pdf