Pensione di reversibilità e figli inabili
29/04/2022
AI superstiti spetta loro sia la pensione di reversibilità se al momento del decesso il loro familiare era titolare di pensione di anzianità o vecchiaia, sia la pensione indiretta laddove il familiare pur non essendo ancora pensionato avesse versato i contributi minimi per la percezione del trattamento pensionistico.
I figli maggiorenni ritenuti non abili al lavoro, rientrando nella categoria dei superstiti, possono essere destinatari delle summenzionati pensioni purchè possiedano i seguenti requisiti:
I figli maggiorenni ritenuti non abili al lavoro, rientrando nella categoria dei superstiti, possono essere destinatari delle summenzionati pensioni purchè possiedano i seguenti requisiti:
1) siano giudicati inabili al lavoro ai sensi della L.n. 222/1984, art. 8, 1°comma: "si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".
L'inabilità totale lavorativa ha subito una deroga normativa dalla L.n.31/2008, art. 46: "l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novmbre 1991 n.381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1989 n.68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Di conseguenza il soggetto dichiarato inabile può percepire la pensione ai superstiti purchè l'attività lavorativa sia svolta con finalità terapeutica e con orario non superiore alle 25 ore settimanali dai datori di lavoro indicati nell'art 46 della L.n.31/2008.
2) Siano a carico del genitore che provvedeva in maniera continuativa al sostentamento ed all'assistenza economica del figlio inabile non autosufficiente.
Non viene richiesta, invece, la convivenza con il genitore dal momento che il figlio risulta a carico dello stesso anche se risiede in una struttura residenziale la cui retta è pagata dal genitore medesimo.
L'inabilità totale lavorativa ha subito una deroga normativa dalla L.n.31/2008, art. 46: "l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novmbre 1991 n.381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1989 n.68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Di conseguenza il soggetto dichiarato inabile può percepire la pensione ai superstiti purchè l'attività lavorativa sia svolta con finalità terapeutica e con orario non superiore alle 25 ore settimanali dai datori di lavoro indicati nell'art 46 della L.n.31/2008.
2) Siano a carico del genitore che provvedeva in maniera continuativa al sostentamento ed all'assistenza economica del figlio inabile non autosufficiente.
Non viene richiesta, invece, la convivenza con il genitore dal momento che il figlio risulta a carico dello stesso anche se risiede in una struttura residenziale la cui retta è pagata dal genitore medesimo.
Il figlio maggiorenne inabile viene ritenuto non autosufficiente economicamente e meritevole dell'erogazione della pensione anche nel caso in cui il suo reddito non superi € 16.532,00, nel 2016, e se beneficiario dell'indennità di accompaganmento il
limite deve essere incrementato dalla stessa indennità percepita durante l'anno. Conseguenetemente, in tale ipotesi, il reddito da non superare risulta essere pari ad € 23.143, nel 2016.
Se il soggetto summenzionato risulta essere coniugato ai fini della verifica del reddito si cumulano anche quelli prodotti dal coniuge.
L'assegno di reversibilità in favore del figlio inabile ammonta al 70% della pensione erogata al defunto genitore.
L'istanza per la pensione di reversibilità va inoltrata dal futuro percettore all'INPS.
limite deve essere incrementato dalla stessa indennità percepita durante l'anno. Conseguenetemente, in tale ipotesi, il reddito da non superare risulta essere pari ad € 23.143, nel 2016.
Se il soggetto summenzionato risulta essere coniugato ai fini della verifica del reddito si cumulano anche quelli prodotti dal coniuge.
L'assegno di reversibilità in favore del figlio inabile ammonta al 70% della pensione erogata al defunto genitore.
L'istanza per la pensione di reversibilità va inoltrata dal futuro percettore all'INPS.