Per accedere alle prestazioni assistenziali il reddito da considerare è quello al netto degli oneri deducibili
25/01/2021
Ancora una volta la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 16599/2020 ha enunciato e ribadito il principio di diritto che: per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.".
"Nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. La finalità del sistema assistenziale risulta essere quella di sostegno a fronte di una situazione di bisogno ed impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità".
Inoltre, avuto riguardo alla pensione d'inabilità civile il limite di reddito da non superare è solo quello personale con esclusione sia di quello derivante dagli assegni familiari, sia da quello scaturente dalla casa di abitazione.
Cassazione, ordinanza n. 16599/2020
"Nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. La finalità del sistema assistenziale risulta essere quella di sostegno a fronte di una situazione di bisogno ed impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità".
Inoltre, avuto riguardo alla pensione d'inabilità civile il limite di reddito da non superare è solo quello personale con esclusione sia di quello derivante dagli assegni familiari, sia da quello scaturente dalla casa di abitazione.
Cassazione, ordinanza n. 16599/2020