Per il riconoscimento delle prestazioni d’invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza
18/11/2017
Con messaggio n. 3098 del 25.07.2017, l'Inps ha chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non si applica il precedente criterio di cassa.
Sul tema era già intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12796/2005, la quale stabiliva che per l'erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Quindi, "nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza".
Il messaggio Inps 3098/2017, prosegue, illustrando le direttive attuative, del precitato univoco ed incontrovertibile indirizzo giurisprudenziale, a cui si devono uniformare le sedi dell'Istituto Previdenziale.
"Le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;
b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela".
Circolare Inps n.3098 del 25.07.2017
Sul tema era già intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12796/2005, la quale stabiliva che per l'erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Quindi, "nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza".
Il messaggio Inps 3098/2017, prosegue, illustrando le direttive attuative, del precitato univoco ed incontrovertibile indirizzo giurisprudenziale, a cui si devono uniformare le sedi dell'Istituto Previdenziale.
"Le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;
b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela".
Circolare Inps n.3098 del 25.07.2017