Per il Tribunale di Palermo in caso di indebito rileva il reddito dell’invalido al netto delle spese sanitarie
05/11/2024
Il caso è l'ennesima vittoria dello Studio del nostro legale, l'Avv. Claudio La Cavera, che gestisce tutti i nostri assistiti, ed è tratto dalla recente sentenza n.2995/2020 resa dal Tribunale di Palermo che ha accolto la tesi dell'Avv. Claudio La Cavera dell'applicazione della quantificazione del calcolo del reddito effettivo dell'invalido, titolare dell'assegno d'invalidità civile, al netto delle spese sanitarie (oneri deducibili) in caso di indebito previdenziale chiesto dall'INPS.
Il caso trae origine dalla comunicazione del 16.11.2018 ricevuta alla ricorrente-debitrice dall’INPS il quale chiedeva alla ricorrente l’indebita erogazione della somma di € 3.108,55, in relazione alla pensione cat. INV.CIV.
Eccepiva la ricorrente l’insussistenza dell’indebito contestato e, comunque, l’erroneo conteggio del reddito imponibile annuo.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento di riliquidazione della prestazione impugnato, per l’effetto sospendere la ripetizione di indebito e condannare l’INPS al ripristino del trattamento dalla data di riliquidazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha certamente fornito la prova della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell’erogazione dell’assegno di invalidità civile, avendo prodotto la copia del verbale di visita medico legale rilasciato dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per quanto poi concerne il requisito reddituale, deve osservarsi che ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 T.U.I.R. (in senso conforme vedi Cass. n. 11582 del 2015; Cass. n. 21529 e 26473 del 2016; Cass. 5450 del 2017, Cass. 5962 del
2018, Cass. n.30567 del 2019, Cass. n.4158 del 2001).
Del resto, così si era già espressa la Corte di Cassazione a Sezione Unita con la sentenza n. 12796 del 2005, secondo cui “il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art.3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che: “ alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma c.c.” (v. Cass. n.11582 del 2015)”.
Il caso trae origine dalla comunicazione del 16.11.2018 ricevuta alla ricorrente-debitrice dall’INPS il quale chiedeva alla ricorrente l’indebita erogazione della somma di € 3.108,55, in relazione alla pensione cat. INV.CIV.
Eccepiva la ricorrente l’insussistenza dell’indebito contestato e, comunque, l’erroneo conteggio del reddito imponibile annuo.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento di riliquidazione della prestazione impugnato, per l’effetto sospendere la ripetizione di indebito e condannare l’INPS al ripristino del trattamento dalla data di riliquidazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha certamente fornito la prova della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell’erogazione dell’assegno di invalidità civile, avendo prodotto la copia del verbale di visita medico legale rilasciato dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per quanto poi concerne il requisito reddituale, deve osservarsi che ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 T.U.I.R. (in senso conforme vedi Cass. n. 11582 del 2015; Cass. n. 21529 e 26473 del 2016; Cass. 5450 del 2017, Cass. 5962 del
2018, Cass. n.30567 del 2019, Cass. n.4158 del 2001).
Del resto, così si era già espressa la Corte di Cassazione a Sezione Unita con la sentenza n. 12796 del 2005, secondo cui “il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art.3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che: “ alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma c.c.” (v. Cass. n.11582 del 2015)”.
Nella fattispecie concreta, la sussistenza del requisito economico per la concessione della prestazione assistenziale de qua -fissato per il 2018 in € 4.853,29 – emerge dagli atti.
Infatti l’esame del Modello Unico 2018 versato in atti dimostra come a fronte di un reddito lordo di € 5.293,00 la ricorrente sia titolare di un reddito imponibile pari ad € 4.754,00, vista la detrazione degli oneri deducibili inerenti l’abitazione principale di € 200,00 – vedi rigo RN2- e per le spese sanitarie di € 339,00 – vedi rigo RP1- .
Il ricorso pertanto va accolto.
Il suddetto principio di diritto ha trovato accoglimento anche nella sede della Corte di Appello di Palermo la quale recentemente si è uniformata alla tesi summenzionata, consolidando, altresì l'orientamento giurisprudenziale per la fattispecie d'indebito di cui sopra riportata.
Infatti l’esame del Modello Unico 2018 versato in atti dimostra come a fronte di un reddito lordo di € 5.293,00 la ricorrente sia titolare di un reddito imponibile pari ad € 4.754,00, vista la detrazione degli oneri deducibili inerenti l’abitazione principale di € 200,00 – vedi rigo RN2- e per le spese sanitarie di € 339,00 – vedi rigo RP1- .
Il ricorso pertanto va accolto.
Il suddetto principio di diritto ha trovato accoglimento anche nella sede della Corte di Appello di Palermo la quale recentemente si è uniformata alla tesi summenzionata, consolidando, altresì l'orientamento giurisprudenziale per la fattispecie d'indebito di cui sopra riportata.