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Possono fare ricorso gli invalidi civili se non sono stati convocati a visita medica entro 120 giorni dalla presentazione della domanda

20/02/2024

Possono fare ricorso gli invalidi civili se non sono stati convocati a visita medica entro 120 giorni dalla presentazione della domandaPossono fare ricorso gli invalidi civili se non sono stati convocati a visita medica entro 120 giorni dalla presentazione della domanda d'invalidità civile.
Con l’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.
In attuazione di principi contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20 l'INPS ha emanato la Circolare n.131 del 28/12/2009, con la quale lo stesso Ente previdenziale ha fissato i nuovi assetti organizzativi e procedimentali dell’accertamento medico – legale nelle materie della invalidità civile, situazione di handicap e disabilità.
La suddetta circolare, al paragrafo n.1 (Effetti della nuova disciplina e nuovi compiti dell'Istituto), in specie al punto n.7 (Pag. 3 e 4), recita testualmente “ Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita.
In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria.

In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Sulla base di quanto esposto, dunque, il procedimento amministrativo, dalla fase della presentazione della domanda amministrativa a quella di concessione del beneficio o di diniego dello stesso, dovrà avere una durata non superiore a 120 giorni.
Entro il suddetto termine, pertanto, l'Istituto non soltanto deve definire l'accertamento sanitario volto alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione di invalidità civile richiesta, ma dovrà provvedere o al diniego della prestazione o alla liquidazione della stessa.

Per qualsiasi chiarimento contattare i nostri legali su whatsapp al 3201823619 o mandare una mail a: contatti@invaliditacivile.com

INPS, circolare n. 131/2009

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