Reddito imponibile e pensione d’inabilita’ civile

Il soggetto invalido, richiedente la superiore provvidenza economica, deve possedere oltre il requisito sanitario, anche quello reddituale la cui base imponibile e' costituita solamente dal reddito personale effettivo complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR.
Fra i suddetti oneri deducibili, che riducono la base imponibile assoggettabile ad Irpef, sono annoverati: le spese mediche, gli assegni corrisposti al coniuge separato, etc ( art.10 Tuir).
Inoltre, non concorre a formare il reddito personale dell'invalido quello ascrivibile alla casa di abitazione.
Pertanto, il limite di reddito per accedere alla pensione d' invalidita' civile e' quello derivante dalla base imponibile, assoggettabile ad Irpef, al netto degli oneri deducibili rinvenibili nell' art. 10 del TUIR.
Cassazione n. 5450/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170303/snciv@sL0@a2017@n05450@tS.clean.pdf