menu
 

Rischio sospensione dell’invalidità civile e dell’assegno sociale per chi non comunica i redditi

25/09/2022

Rischio sospensione dell’invalidità civile e dell’assegno sociale per chi non comunica i redditiL'INPS con il messaggio n. 3350/2022 sta effettuando la verifica reddituale a decorrere dal 2018 per i titolari dell’invalidità civile e dell’assegno sociale che non comunicheranno i redditi. In tal caso sarà disposta la sospensione della prestazione assistenziale.
I soggetti invalidi e quelli interessati alla trasmissioni dei propri redditi sono gli aventi diritto delle seguenti benefici economici:
-pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);

-assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
-pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
-pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
-assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

"Da accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha, quindi, inviato agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di procedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.
All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto alle disposizioni richiamate e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento".
"Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R".
"La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L'INPS invierà una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
- a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute".

Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE), ovvero tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

INPS messaggio n. 3350/2022

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.