Sì ai permessi della L.104/92, se le giornate del part-time verticale siano superiori del 50% a quelle ordinarie
Il lavoratore il cui rapporto di lavoro si trasformi in un part-time verticale può beneficiare dei 3 giorni di permessi mensili retribuiti, riconosciuti dall’art. 33, comma 3° della L. 104/92, nel caso in cui l'attività lavorativa dello stesso sia articolata sulla base di un orario settimanale che implichi una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.
Il summenzionato enunciato di diritto è frutto della pronuncia di Cassazione n. 22925/201.
Per meglio chiarire sopra quanto esposto, basti adoperare l'esempio che segue:
dipendente part-time la cui prestazione lavorativa si articola sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, conseguentemente il part-time verticale risulta corrispondere al 67%, pertanto la prestazione comporta un numero di giornate superiore al 50% di quella ordinaria. In questo caso il lavoratore potrà fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3°, della legge n. 104/1992.
Cassazione, sentenza n. 22925/2017
Il summenzionato enunciato di diritto è frutto della pronuncia di Cassazione n. 22925/201.
Per meglio chiarire sopra quanto esposto, basti adoperare l'esempio che segue:
dipendente part-time la cui prestazione lavorativa si articola sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, conseguentemente il part-time verticale risulta corrispondere al 67%, pertanto la prestazione comporta un numero di giornate superiore al 50% di quella ordinaria. In questo caso il lavoratore potrà fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3°, della legge n. 104/1992.
Cassazione, sentenza n. 22925/2017