Sì al pagamento dell’invalidità civile per chi sconta la pena in regime alternativo alla detenzione carceraria
23/10/2022
La Consulta con l'importantissima sentenza n.137/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della revoca da parte dell'INPS per le provvidenze economiche previdenziali ed assistenziali quali: l’indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che espiano la pena in regime alternativo alla detenzione carceraria e ciò perché il diritto all’assistenza deve essere sempre garantito anche ai soggetti che hanno commesso determinati reati e siano sprovvisti dei mezzi per sopravvivere.
Pertanto, l’INPS non revocherà i pagamenti per le prestazioni assistenziali e previdenziali per coloro che scontano la pena in regime alternativo a quello carcerario.
Avuto riguardo alle misure alternative alla detenzione in carcere, si elencano a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti:
In tali casi, gli interessati dovranno presentare all’Istituto apposita istanza.
"Per poter procedere al riesame di precedenti domande respinte e all’accoglimento delle stesse con conseguente erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto, inoltre, a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere".
"Per ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla richiamata sentenza continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente impartite".
Corte Costituzionale, sentenza n. 137/2021
INPS, messaggio n.1197/2022
Pertanto, l’INPS non revocherà i pagamenti per le prestazioni assistenziali e previdenziali per coloro che scontano la pena in regime alternativo a quello carcerario.
Avuto riguardo alle misure alternative alla detenzione in carcere, si elencano a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti:
- l’affidamento in prova al servizio sociale;
- le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
- la detenzione domiciliare;
- la detenzione domiciliare speciale riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
- la liberazione anticipata;
- le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In tali casi, gli interessati dovranno presentare all’Istituto apposita istanza.
"Per poter procedere al riesame di precedenti domande respinte e all’accoglimento delle stesse con conseguente erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto, inoltre, a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere".
"Per ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla richiamata sentenza continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente impartite".
Corte Costituzionale, sentenza n. 137/2021
INPS, messaggio n.1197/2022