Sì all’assegno sociale anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
07/02/2020
Il beneficio dell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni, è riconosciuto anche ai cittadini extracomunicatari soggiornanti di lungo periodo a condizione che abbiano almeno 10 anni di permanenza continuativa nel territorio italiano, così come stabilito dalla pronuncia di Cassazione n. 24981/2016.
Il requisito temporale richiesto, per l'erogazione della prestazione assistenziale, dimostrebbe un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato.
Il superiore principio di diritto è stato ribadito dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 180/2016, confermando il precedente orientamento di Cassazione n.22261/2015, reso e riaffrontato, successivamente, anche dalla summenzionata e recente sentenza della Suprema Corte n. 24981/2016.
Dal punto di vista normativo va rilevato che: l’art. 1, comma 1, legge n. 133/2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, subordina l’erogazione dell’assegno sociale a tutti i soggetti, senza operare alcuna differenza fra cittadini appartenenti ai Paesi UE, non comunitari ed italiani, purché i potenziali aventi diritto abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
La presenza della sopradescritta condizione oltre a quella anagrafica e reddituale, che legittimano la pretesa assistenziale, fanno venire meno la richiesta dell'INPS del requisito relativo alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cioè non è più necessario essere possessori della carta di soggiorno.
Il requisito temporale richiesto, per l'erogazione della prestazione assistenziale, dimostrebbe un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato.
Il superiore principio di diritto è stato ribadito dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 180/2016, confermando il precedente orientamento di Cassazione n.22261/2015, reso e riaffrontato, successivamente, anche dalla summenzionata e recente sentenza della Suprema Corte n. 24981/2016.
Dal punto di vista normativo va rilevato che: l’art. 1, comma 1, legge n. 133/2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, subordina l’erogazione dell’assegno sociale a tutti i soggetti, senza operare alcuna differenza fra cittadini appartenenti ai Paesi UE, non comunitari ed italiani, purché i potenziali aventi diritto abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
La presenza della sopradescritta condizione oltre a quella anagrafica e reddituale, che legittimano la pretesa assistenziale, fanno venire meno la richiesta dell'INPS del requisito relativo alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cioè non è più necessario essere possessori della carta di soggiorno.