Sì all’indennizzo da sangue infetto a causa di trasfusioni praticate all’estero ed autorizzate dal S.S.N.
16/07/2017
La Cassazione con la sentenza n.11018/2016, ha riconosciuto ad un soggetto danneggiato irreversibilmente per un trattamento praticato all'estero di emotrasfusione, preventivamente autorizzato dallo stesso Servizio Sanitario Nazionale, il pagamento dell’indennizzo ex lege 210/92.
Questa rilevante sentenza s'inserisce nella scia già tracciata dalla sentenza di legittimità n. 28435/2013 e dalla giurisprudenza di merito: Tribunale di Genova, sentenza n.2409/2002 e Tribunale di Ravenna, sentenza del 29 Aprile 2004.
Il fondamento sotteso e comune alle superiori pronunce risulta essere collegato agli artt. 38 e 2 della Costituzione ovvero alla natura assistenziale della prestazione economica che nel caso di specie attiene all'indennizzo (ex lege 210/92) derivante dai danni post-trasfusionali, riconosciuto per una menomazione all'individuo che si è sottoposto alle cure ospedaliere anche in strutture estere convenzionate nonchè preventivamente autorizzate dal S.S.N. ad eseguire l'intervento nei confronti del paziente italiano.
In aggiunta, va sottolineato che per la Legge n. 210/92 a nulla rileva il luogo dove si è verificato l'evento lesivo della salute del paziente purchè lo stesso sia stato autorizzato dal servizio sanitario pubblico.
Per l'appunto, nei casi, d'interventi specialistici, o per inefficienza e carenza in alcuni settori della sanità ovvero per ragioni d'urgenza ed, altresì, per interminabili liste d'attesa, sovente, i cittadini italiani su preventiva autorizzazione del S.S.N.sono legittimati e costretti a fare ricorso alle strutture sanitarie estere al fine di sottoporsi alle cure del caso ed evitare l'ingravescenza delle loro patologie, scongiurando esiti drammatici.
Pertanto, nei casi di danni da sangue infetto per cure autorizzate ed effettuate all'estero non può essere negato il relativo beneficio economico ex lege n.210/92 poichè tale circostanza darebbe luogo ad un discrimine per la stessa tipologia di danni cagionati in Italia; conseguentemente si verrebbe a creare una disparità di trattamento della protezione sociale del bene della salute, art. 32 Cost., non giustificata alla luce della natura assistenziale del beneficio.
Il fondamento sotteso e comune alle superiori pronunce risulta essere collegato agli artt. 38 e 2 della Costituzione ovvero alla natura assistenziale della prestazione economica che nel caso di specie attiene all'indennizzo (ex lege 210/92) derivante dai danni post-trasfusionali, riconosciuto per una menomazione all'individuo che si è sottoposto alle cure ospedaliere anche in strutture estere convenzionate nonchè preventivamente autorizzate dal S.S.N. ad eseguire l'intervento nei confronti del paziente italiano.
In aggiunta, va sottolineato che per la Legge n. 210/92 a nulla rileva il luogo dove si è verificato l'evento lesivo della salute del paziente purchè lo stesso sia stato autorizzato dal servizio sanitario pubblico.
Per l'appunto, nei casi, d'interventi specialistici, o per inefficienza e carenza in alcuni settori della sanità ovvero per ragioni d'urgenza ed, altresì, per interminabili liste d'attesa, sovente, i cittadini italiani su preventiva autorizzazione del S.S.N.sono legittimati e costretti a fare ricorso alle strutture sanitarie estere al fine di sottoporsi alle cure del caso ed evitare l'ingravescenza delle loro patologie, scongiurando esiti drammatici.
Pertanto, nei casi di danni da sangue infetto per cure autorizzate ed effettuate all'estero non può essere negato il relativo beneficio economico ex lege n.210/92 poichè tale circostanza darebbe luogo ad un discrimine per la stessa tipologia di danni cagionati in Italia; conseguentemente si verrebbe a creare una disparità di trattamento della protezione sociale del bene della salute, art. 32 Cost., non giustificata alla luce della natura assistenziale del beneficio.