Cassazione n. 4757/2015 no licenziamento del disabile se può essere adibito ad altre mansioni
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No licenziamento del lavoratore disabile se lo stesso può essere adibito ad altre mansioni
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No licenziamento del lavoratore disabile se lo stesso può essere adibito ad altre mansioni
La Cassazione dice sì al trasferimento del lavoratore per assistenza familiare se lo stesso versa in stato di handicap.
l'impiegato statale, nel caso d'infortunio sul lavoro, percepirà l'intera retribuzione e non l'inabilità INAIL
Al lavoratore part-time spetta il diritto di fruire dei 3 gg di permesso mensili retribuiti
Le ferie maturano anche con i permessi ex art. 33, comma 3°, Legge n.104/1992
Pensione ordinaria d'invalidità: requisito dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa non confacente alle prorpie attitudini.
E' licenziato il lavoratore che usa i permessi, ex art. 33, L.104/92, per andare a mare anzichè assistere il prorpio familiare con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
Sì al trasferimento anche nel corso del rapporto di lavoro del lavoratore che assiste un soggetto handicappato (cosiddetto Caregiver), Cassazione, ordinanza n. 6150/2019
Con il Messaggio n.4689/2021 l'Inps riconosce l'assegno d'invalidità civile anche agli invalidi i cui redditi di lavoro non superino il limite € 4.931,00 per il 2021.