Cassazione n. 4757/2015 no licenziamento del disabile se può essere adibito ad altre mansioni
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No licenziamento del lavoratore disabile se lo stesso può essere adibito ad altre mansioni
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No licenziamento del lavoratore disabile se lo stesso può essere adibito ad altre mansioni
La Cassazione dice sì al trasferimento del lavoratore per assistenza familiare se lo stesso versa in stato di handicap.
I disabili devono poter accedere al bancomat per prelevare e fare operazioni. Spetta alla Banca rimuovere le barriere architettoniche
Spettano i compensi incentivanti anche al soggetto che utilizza i permessi della L.104/92, valevoli per il settore pubblico e privato
Chi assiste un disabile grave durante i 3 giorni di permessi può dedicarsi anche ad attività socio-relazionali
Non occorre coabitare per fruire dei permessi per assistenza ai disabili. Il concetto di convivenza non coincide con quello di coabitazione.
Aggiornata la procedura telematica per inoltrare le domande permessi ed i congedi straordinari di cui alla L.104/92, art.3, comma 3°
Al lavoratore part-time spetta il diritto di fruire dei 3 gg di permesso mensili retribuiti
Inps: messaggio 3114/2018. Fruizione dei permessi legge 104/92 sia nel corso dei 2 giorni solari, sia durante le festività
Le ferie maturano anche con i permessi ex art. 33, comma 3°, Legge n.104/1992
I figli non conviventi possono richiedere il congedo straordinario per assistere i genitori con handicap grave, ex art. 3, comma 3°, L. 104/1992
I figli non conviventi possono richiedere il congedo straordinario per assistere i genitori con handicap grave
E' licenziato il lavoratore che usa i permessi, ex art. 33, L.104/92, per andare a mare anzichè assistere il prorpio familiare con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
Sì al trasferimento anche nel corso del rapporto di lavoro del lavoratore che assiste un soggetto handicappato (cosiddetto Caregiver), Cassazione, ordinanza n. 6150/2019
Possono fare ricorso gli invalidi civili non riconosciuti disabili gravissimi se non convocati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Possono fare ricorso gli invalidi civili non riconosciuti disabili gravissimi.