Trasformazione in pensione di vecchiaia per i titolari di assegno ordinario d’invalidità o di pensione ordinaria d’invalidità
05/11/2017
Avuto riguardo alle categorie di lavoratori appartenenti al settore privato (dipendenti ed autonomi) titolari in alternativa sia dell''assegno ordinario d'invalidità (art.1, L.n. 222/1984), sia della pensione ordinaria d'invalidità (art.2, L.n. 222/1984), al verificarsi dei requisiti di età e contributivi, stabiliti dalla normativa di riferimento, le predette provvidenze previdenziali si trasformano in pensione di vecchiaia.
La superiore trasformazione implica dei benefici che attengono:
1) la non soggezione a revoca della prestazione previdenziale per carenza del requisito sanitario;
2) al cumulo con altri redditi derivanti dal lavoro autonomo e dipendente (solo per i beneficiari dell'assegno ordinario d'invalidità;
3) al diritto per gli eredi di ottenere la pensione di riversibilità dalla dipartita del pensionato.
Per i soggetti titolari di assegno ordinario d'invalidità la trasformazione in pensione di vecchiaia avviene d'ufficio poichè non occorre la presentazione dell'apposita domanda dal momento che l'erogazione della pensione dipende dal verificarsi dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, L.n. 222/1984: "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile".
Occorre evidenziare che per i soli lavoratori dipendenti e non gli autonomi i periodi di percezione dell'assegno ordinario d'invalidita dove il soggetto non ha esplicato alcuna attività lavorativa si calcolano esclusivamente ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e non incidono ai fini della determinazione della misura dell'importo del rateo pensionistico.
Invece, per i soggetti titolari di pensione ordinaria d'invalidità la trasformazione in pensione di vecchiaia non opera d'ufficio ma necessita, da parte dell'interessato, di dare impulso alla presentazione della relativa domanda all'Inps ove presenti i requisiti di legge anagrafici e contributivi.
A differenza dall'assegno odinario d'invalidità nel quale i periodi di godimento sono considerati ai fini pensionistici nel caso di trasformazione della pensione ordinaria d'invalidità i relativi periodi di godimento risultano esclusi ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero non considerati come contributi figurativi.
Va ulteriormente sottolineato che la summenzionata trasformazione opera esclusivamente per accedere alla pensione di vecchiaia e non per avere riconosciuta la pensione anticipata.
La superiore trasformazione implica dei benefici che attengono:
1) la non soggezione a revoca della prestazione previdenziale per carenza del requisito sanitario;
2) al cumulo con altri redditi derivanti dal lavoro autonomo e dipendente (solo per i beneficiari dell'assegno ordinario d'invalidità;
3) al diritto per gli eredi di ottenere la pensione di riversibilità dalla dipartita del pensionato.
Per i soggetti titolari di assegno ordinario d'invalidità la trasformazione in pensione di vecchiaia avviene d'ufficio poichè non occorre la presentazione dell'apposita domanda dal momento che l'erogazione della pensione dipende dal verificarsi dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, L.n. 222/1984: "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile".
Occorre evidenziare che per i soli lavoratori dipendenti e non gli autonomi i periodi di percezione dell'assegno ordinario d'invalidita dove il soggetto non ha esplicato alcuna attività lavorativa si calcolano esclusivamente ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e non incidono ai fini della determinazione della misura dell'importo del rateo pensionistico.
Invece, per i soggetti titolari di pensione ordinaria d'invalidità la trasformazione in pensione di vecchiaia non opera d'ufficio ma necessita, da parte dell'interessato, di dare impulso alla presentazione della relativa domanda all'Inps ove presenti i requisiti di legge anagrafici e contributivi.
A differenza dall'assegno odinario d'invalidità nel quale i periodi di godimento sono considerati ai fini pensionistici nel caso di trasformazione della pensione ordinaria d'invalidità i relativi periodi di godimento risultano esclusi ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero non considerati come contributi figurativi.
Va ulteriormente sottolineato che la summenzionata trasformazione opera esclusivamente per accedere alla pensione di vecchiaia e non per avere riconosciuta la pensione anticipata.