Tribunale di Palermo: l’INPS non può recuperare le somme erogate non dovute mediante trattenuta sulla pensione IO
07/04/2021
Ringraziamo il nostro valente ed esperto collega di studio: Avv. Erasmo Tarantino per averci fornito una recentissima sentenza, resa dal Tribunale di Palermo n.2203/2020 del 15/07/2020 in materia di indebito previdenziale.
Con ricorso depositato in data 25/09/2018, la ricorrente adì questo Tribunale al fine di ottenere l’accertamento dell’insussistenza del diritto dell’I.N.P.S. alla restituzione dell’importo di Euro 8.896,57, a titolo di somme non spettanti a titolo di integrazione al minimo sulla pensione .........../IO, recuperate dal Febbraio 2018, con una trattenuta mensile di Euro 100,00 sulla medesima pensione.
Dedusse l’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, ai sensi dell’art. 52 L. n° 88/89, tanto più che nessun profilo di dolo poteva ravvisarsi a carico della pensionata.
Lamentò poi che la trattenuta operata avesse violato il principio di salvaguardia del minimo vitale.
Chiese, pertanto, la declaratoria dell’insussistenza dell’indebito e della illegittimità della trattenuta operata, con condanna alla restituzione delle somme versate.
L’indebito su cui si controverte riguarda l’erogazione di quote di integrazione al minimo sulla pensione IO..........
La disciplina applicabile è quindi quella di cui all’art. 52 L. n° 88/89 e dell’art. 13 L. n° 412/91.
Quest’ultimo cosi dispone:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite .
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica (2).
Ciò posto, va, in primo luogo, escluso che l’Istituto sia incorso nel termine di decadenza, di cui al suindicato comma 2, tanto che la ricorrente non ha mai sollevato alcuna eccezione in proposito.
Infatti, il provvedimento di recupero le è stato notificato 19/12/2016, entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, i cui termini scadevano nel 2015.
Sussisteva, poi, in virtù della citata norma il diritto dell’Istituto a procedere annualmente alla verifica della situazione reddituale della pensionata incidente sul diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche e di provvedere entro l’anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in più a favore della medesima.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi l’Istituto avveduto, sulla base della documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente, di aver corrisposto l’integrazione al minimo sulla pensione, per gli anni 2015 e 2016, nonostante il superamento dei limiti reddituali da parte della stessa.
La ricorrente percepiva una pensione di invalidità, un assegno sociale derivante da trasformazione di prestazione per invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.
Tuttavia, il recupero non poteva che essere operato sulla sola pensione che aveva dato luogo all’indebita corresponsione, atteso che le altre due costituivano prestazioni assistenziali, e quindi delle erogazioni a titolo diverso ed impignorabili.
Come, infatti, affermato da Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, n.16448 ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall'Inps, vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione legale operata dall'Inps che aveva disposto il recupero della non dovuta integrazione al minimo della pensione di reversibilità con conguaglio sugli arretrati della pensione diretta di invalidità).
D’altra parte anche Cass. n° 30220/2019 ha escluso l’identità del titolo e quindi l’operatività della compensazione impropria, persino tra prestazioni assistenziali come l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, avendo le medesime diversità di presupposti.
Tale principio esclude a fortiori che tale identità si possa ravvisare tra integrazione al minimo su pensione IO, assegno sociale e indennità di accompagnamento. Ne deriva che il recupero poteva riguardare soltanto la stessa pensione su cui era stata indebitamente erogata l’integrazione.
Poiché quest’ultima era pari ad Euro 130,66 e quindi già al di sotto del minimo vitale, pari ad Euro 679,50, l’I.N.P.S. non avrebbe potuto disporre il recupero dovendo salvaguardare il suddetto limite e non potendo attingere all’importo di altre prestazioni di natura assistenziale erogate per diverso titolo e per le quali non era possibile né la compensazione impropria né quella propria (art. 1246 n° 3 Cod.civ) trattandosi di crediti impignorabili (art. 545, comma 2).
Alla luce di ciò il ricorso va accolto, nel senso suindicato, dichiarando illegittimo il recupero da parte dell’I.N.P.S. della somma di euro 8.896,57, erogata indebitamente nei confronti della ricorrente, effettuato mediante trattenuta di Euro 100,00 sull’importo corrispostole mensilmente per la pensione IO.............
Tribunale di palermo, sentenza integrale n. 2203/2020
Dedusse l’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, ai sensi dell’art. 52 L. n° 88/89, tanto più che nessun profilo di dolo poteva ravvisarsi a carico della pensionata.
Lamentò poi che la trattenuta operata avesse violato il principio di salvaguardia del minimo vitale.
Chiese, pertanto, la declaratoria dell’insussistenza dell’indebito e della illegittimità della trattenuta operata, con condanna alla restituzione delle somme versate.
L’indebito su cui si controverte riguarda l’erogazione di quote di integrazione al minimo sulla pensione IO..........
La disciplina applicabile è quindi quella di cui all’art. 52 L. n° 88/89 e dell’art. 13 L. n° 412/91.
Quest’ultimo cosi dispone:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite .
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica (2).
Ciò posto, va, in primo luogo, escluso che l’Istituto sia incorso nel termine di decadenza, di cui al suindicato comma 2, tanto che la ricorrente non ha mai sollevato alcuna eccezione in proposito.
Infatti, il provvedimento di recupero le è stato notificato 19/12/2016, entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, i cui termini scadevano nel 2015.
Sussisteva, poi, in virtù della citata norma il diritto dell’Istituto a procedere annualmente alla verifica della situazione reddituale della pensionata incidente sul diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche e di provvedere entro l’anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in più a favore della medesima.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi l’Istituto avveduto, sulla base della documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente, di aver corrisposto l’integrazione al minimo sulla pensione, per gli anni 2015 e 2016, nonostante il superamento dei limiti reddituali da parte della stessa.
La ricorrente percepiva una pensione di invalidità, un assegno sociale derivante da trasformazione di prestazione per invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.
Tuttavia, il recupero non poteva che essere operato sulla sola pensione che aveva dato luogo all’indebita corresponsione, atteso che le altre due costituivano prestazioni assistenziali, e quindi delle erogazioni a titolo diverso ed impignorabili.
Come, infatti, affermato da Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, n.16448 ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall'Inps, vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione legale operata dall'Inps che aveva disposto il recupero della non dovuta integrazione al minimo della pensione di reversibilità con conguaglio sugli arretrati della pensione diretta di invalidità).
D’altra parte anche Cass. n° 30220/2019 ha escluso l’identità del titolo e quindi l’operatività della compensazione impropria, persino tra prestazioni assistenziali come l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, avendo le medesime diversità di presupposti.
Tale principio esclude a fortiori che tale identità si possa ravvisare tra integrazione al minimo su pensione IO, assegno sociale e indennità di accompagnamento. Ne deriva che il recupero poteva riguardare soltanto la stessa pensione su cui era stata indebitamente erogata l’integrazione.
Poiché quest’ultima era pari ad Euro 130,66 e quindi già al di sotto del minimo vitale, pari ad Euro 679,50, l’I.N.P.S. non avrebbe potuto disporre il recupero dovendo salvaguardare il suddetto limite e non potendo attingere all’importo di altre prestazioni di natura assistenziale erogate per diverso titolo e per le quali non era possibile né la compensazione impropria né quella propria (art. 1246 n° 3 Cod.civ) trattandosi di crediti impignorabili (art. 545, comma 2).
Alla luce di ciò il ricorso va accolto, nel senso suindicato, dichiarando illegittimo il recupero da parte dell’I.N.P.S. della somma di euro 8.896,57, erogata indebitamente nei confronti della ricorrente, effettuato mediante trattenuta di Euro 100,00 sull’importo corrispostole mensilmente per la pensione IO.............
Tribunale di palermo, sentenza integrale n. 2203/2020