Risarcito il bambino divenuto invalido a causa della somministrazione del vaccino antipolio avvenuta nel 1981
05/06/2019
Era il 1981 quando un minore si è sottoposto alle vaccinazione obbligatorie contro la polio, difterite, tetano e morbillo. Sin da subito il bambino ha accusato dei problemi di salute che però non sono stati ricondotti ai vaccini.
In seguito alla somministrazione degli altri richiami le condizioni del piccolo si sono fortemente aggravate interessando sia il suo sistema immunitario, sia quello nervoso.
La diagnosi ha individuato nella patologia dell'encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio la causa della severa compromissione psico-fisica a danno del minore rendendolo totalmente invalido.
La famiglia accortasi che nel figlio l'insorgenza della sintomatologia compariva dopo le vaccinazioni, hanno ritenuto i vaccini responsabili dello status invalidante del bambino intentando un giudizio avverso il Ministero dell Salute volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo.
Nel corso del giudizio di primo grado la relazione peritale, disposta dal Tribunale, ha stabilito un nesso causale tra vaccini e patologie e che la causa scatenante dell'encelofalopatia è stata la prima vaccinazione antipolio la quale si è rivelata con tutta la sua virulenza dal successivo richiamo; gli altri vaccini hanno ulteriormente peggiorato il sistema nervoso e immunitario del minore.
Il Tribunale condannava il Ministero al pagamento dell'indennizzo di cui alla Legge 210/1992, decisione confermata anche dalla Corte di Appello.
Dopo la soccombenza nei 2 gradi di giudizio e senza censurarne il merito delle decisioni, il Ministero è ricorso in Cassazione chiedendo la decadenza della domanda di risarcimento poichè avanzata oltre i termini di legge.
La Cassazione con Ordinanza n.2684/2017 ha respinto il ricorso, atteso che non si è verificata alcuna decadenza dell'azione risarcitoria proposta nei termini di legge.
Cassazione, Ordinanza n. 2684/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170201/snciv@s6L@a2017@n02684@tO.clean.pdf
In seguito alla somministrazione degli altri richiami le condizioni del piccolo si sono fortemente aggravate interessando sia il suo sistema immunitario, sia quello nervoso.
La diagnosi ha individuato nella patologia dell'encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio la causa della severa compromissione psico-fisica a danno del minore rendendolo totalmente invalido.
La famiglia accortasi che nel figlio l'insorgenza della sintomatologia compariva dopo le vaccinazioni, hanno ritenuto i vaccini responsabili dello status invalidante del bambino intentando un giudizio avverso il Ministero dell Salute volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo.
Nel corso del giudizio di primo grado la relazione peritale, disposta dal Tribunale, ha stabilito un nesso causale tra vaccini e patologie e che la causa scatenante dell'encelofalopatia è stata la prima vaccinazione antipolio la quale si è rivelata con tutta la sua virulenza dal successivo richiamo; gli altri vaccini hanno ulteriormente peggiorato il sistema nervoso e immunitario del minore.
Il Tribunale condannava il Ministero al pagamento dell'indennizzo di cui alla Legge 210/1992, decisione confermata anche dalla Corte di Appello.
Dopo la soccombenza nei 2 gradi di giudizio e senza censurarne il merito delle decisioni, il Ministero è ricorso in Cassazione chiedendo la decadenza della domanda di risarcimento poichè avanzata oltre i termini di legge.
La Cassazione con Ordinanza n.2684/2017 ha respinto il ricorso, atteso che non si è verificata alcuna decadenza dell'azione risarcitoria proposta nei termini di legge.
Cassazione, Ordinanza n. 2684/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170201/snciv@s6L@a2017@n02684@tO.clean.pdf