Cassazione n. 1069/2015. E’ riconosciuta l’indennità di accompagnamento ai soggetti che vivono solo in casa
03/11/2018
E' riconosciuta l'indennità di accompagnamento anche ai soggetti autosufficienti all'interno della propria abitazione ovvero coloro che provvedano agli atti elementari della vita quotidiana, ma per gravi disturbi psichici necessitino della presenza di un accompagnatore per compiere tutte le attività che si espletino esternamente alle mura domestiche.
"In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua «dignità» come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto: Cass. 11 settembre 2003, n. 13362)".
Cassazione, sentenza n. 1069/2015