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CASSAZIONE N. 14026/2016 l’abitazione non fa reddito per i pensionati d’inabilità civile

24/11/2016

La Cassazione con la pronuncia n. 14026/2016 ha ribadito una tesi già enunciata nelle loro precedenti sentenze.
Il principio riportato dagli Ermellini è il seguente: non computare ai fini reddituali la casa d'abitazione per coloro che richiedeno il riconoscimento della pensione d'inabilità civile. 
Le disposizioni normative che danno luogo alla sentenza summenzionata sono rappresentate dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 153 del 1969, art. 26: la prima attiene alle condizioni reddituali, previste per il riconoscimento ed erogazione della pensione di inabilità, mentre l'altra norma riguarda le pensioni liquidate ai cittadini ultrasessantenni o cinquantenni impossidenti di alcun patrimonio o reddito, per queste ultime pensioni dal calcolo dei redditi non sono inclusi gli assegni familiari e il reddito prodotto dall'immobile di residenza. Conseguentemente le norme relative alla pensione sociale sono estensibili anche alla fattispecie della pensione d'inabilità civile, il cui naturale effetto è l'esclusione dell'abitazione dal cumulo dei redditi per il riconoscimento della superiore provvidenza assistenziale.


Link alla sentenza integrale della Cassazione n. 14026/2016

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160711/snciv@sL0@a2016@n14026@tS.clean.pdf

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