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Cassazione, sentenza n. 4710/2016. La L.222/84 basa l’invalidità sul parametro della personalità professionale

25/09/2017

La valutazione della nozione d'invalidita L.222/84 va basata sul parametro della personalità professionale dell'assicurato essendo la norma fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Conseguentemente risulta essere inidoneo il parametro di valutazione dell'invalidità civile a definire l'invalidità pensionabile.

Infatti, la superiore sentenza recita:
"Si è infatti affermato (cfr.Cass. 20-6-1994 n.5934) che "in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato' dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art.1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, ne' può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Non è conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche o comunque ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, in quanto indici medi che, riferiti ad un'attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione d'una tabella di valutazione astratta". Il fondamento di questa inidoneità non è tuttavia la preclusione d'una somma aritmetica di singole riduzioni (somma espressamente preclusa anche nella valutazione dell'invalidità civile ex D.Lgs. 23 novembre 1988, n.5091, art.4), bensì lo stesso oggetto della valutazione". 


Cassazione, sentenza n. 4710/2016

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