Cassazione n. 4757/2015 no licenziamento del disabile se può essere adibito ad altre mansioni
01/09/2018
Non si può licenziare un lavoratore disabile se lo stesso può essere adibito ad altre mansioni confacenti al suo status d'invalidità.
Nel merito la pronuncia esprime che: "in violazione del principio di autosufficienza, non riporta le qualifiche e non consente conseguentemente a questa Corte di verificare la ricorrenza dell'impossibilità del datore di assegnazione al lavoratore di altre mansioni (cfr. Sez. L, Sentenza n. 24230 del 13/11/2014); né il ricorrente che vi era onerato ha indicato elementi utili per contrastare l'affermazione contenuta in sentenza -fondata sulle risultanze della CTU e sulle affermazioni del lavoratoresecondo la quale esistevano altre mansioni compatibili con quelle proprie della qualifica del lavoratore (Sez. L, Sentenza n. 4920 del 03/03/2014, secondo la quale, in tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in Corte di Cassazione - copia non ufficiale ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato)".
Nel merito la pronuncia esprime che: "in violazione del principio di autosufficienza, non riporta le qualifiche e non consente conseguentemente a questa Corte di verificare la ricorrenza dell'impossibilità del datore di assegnazione al lavoratore di altre mansioni (cfr. Sez. L, Sentenza n. 24230 del 13/11/2014); né il ricorrente che vi era onerato ha indicato elementi utili per contrastare l'affermazione contenuta in sentenza -fondata sulle risultanze della CTU e sulle affermazioni del lavoratoresecondo la quale esistevano altre mansioni compatibili con quelle proprie della qualifica del lavoratore (Sez. L, Sentenza n. 4920 del 03/03/2014, secondo la quale, in tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in Corte di Cassazione - copia non ufficiale ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato)".
Cassazione sentenza n.4757/2015