Cassazione n. 4868/2016, opzione del trattamento più favorevole per l’invalido civile
19/01/2017
E' l'invalido civile che opta per il trattamento economico più favorevole fra assegno d'invalidità e rendita Inail.
"Detto principio, è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui "in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato Corte di Cassazione - copia non ufficiale dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'interno -• con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per l trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n.19226 )".
"Detto principio, è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui "in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato Corte di Cassazione - copia non ufficiale dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'interno -• con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per l trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n.19226 )".
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160314/snciv@sL0@a2016@n04868@tS.clean.pdf