Cassazione n. 5450/2017. Reddito imponibile e pensione d’inabilita’ civile
28/03/2017
La pronuncia di Cassazione n.5450/2017 ha confermato i precedenti orientamenti della Suprema Corte nello stabilire la quantificazione del calcolo del reddito per accedere alla prestazione assistenziale della pensione d'inabilita' civile.
Il soggetto invalido, richiedente la superiore provvidenza economica, deve possedere oltre il requisito sanitario, anche quello reddituale la cui base imponibile e' costituita solamente dal reddito personale effettivo complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR.
Fra i suddetti oneri deducibili, che riducono la base imponibile assoggettabile ad Irpef, sono annoverati: le spese mediche, gli assegni corrisposti al coniuge separato, etc ( art.10 Tuir).
Inoltre, non concorre a formare il reddito personale dell'invalido quello ascrivibile alla casa di abitazione.
La peculiarità delle prestazioni assistenziali nonchè il diritto che lo caratterizza è propria quella di assurgere a sostegno di una situazione di bisogno, che impone, laddove non sia previsto diversamente, di fare esclusivo riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità.
Pertanto, il limite di reddito per accedere alla pensione d'invalidita' civile e' quello derivante dalla base imponibile, assoggettabile ad Irpef, al netto degli oneri deducibili rinvenibili nell' art. 10 del TUIR.
Cassazione sentenza n. 5450/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170303/snciv@sL0@a2017@n05450@tS.clean.pdf
Il soggetto invalido, richiedente la superiore provvidenza economica, deve possedere oltre il requisito sanitario, anche quello reddituale la cui base imponibile e' costituita solamente dal reddito personale effettivo complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR.
Fra i suddetti oneri deducibili, che riducono la base imponibile assoggettabile ad Irpef, sono annoverati: le spese mediche, gli assegni corrisposti al coniuge separato, etc ( art.10 Tuir).
Inoltre, non concorre a formare il reddito personale dell'invalido quello ascrivibile alla casa di abitazione.
La peculiarità delle prestazioni assistenziali nonchè il diritto che lo caratterizza è propria quella di assurgere a sostegno di una situazione di bisogno, che impone, laddove non sia previsto diversamente, di fare esclusivo riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità.
Pertanto, il limite di reddito per accedere alla pensione d'invalidita' civile e' quello derivante dalla base imponibile, assoggettabile ad Irpef, al netto degli oneri deducibili rinvenibili nell' art. 10 del TUIR.
Cassazione sentenza n. 5450/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170303/snciv@sL0@a2017@n05450@tS.clean.pdf