Cassazione n.5449/2016
17/03/2017
Per la determinazione del requisito reddituale per la pensione d'inabilità si tiene conto del solo reddito dell'interessato.
"Alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. ord. 18.3.2014, n. 6262) secondo cui lo ius superveniens costituito dall'art. 10. comma 5, del d.l. 28.6.2013, n. 76, conv. nella legge 9.8.2013, n. 99 (intervenuto a modificare l'art. 14-septies del d.l. 30.11.1979, n. 663, conv. nella legge 29.2.1980, n. 33), a norma del quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'attribuzione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, deve tenersi conto del solo reddito imponibile ai tini Irpef dell'interessato, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 6 del citato art. 10, anche ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ove abbia ad oggetto appunto il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla medesima data".
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160321/snciv@sL0@a2016@n05449@tS.clean.pdf