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CASSAZIONE N. 6570/2010

12/12/2016

Va rilevato che: il titolare di un reddito potenziale e non effettivamente percepito in concreto, è equiparabile al soggetto impossidente che si trova nelle condizioni e possieda i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 6, per accedere all'assegno sociale. 

"Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale".
"Cioè è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione".
"Nè vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n. 3343, richiamata dal ricorrente, secondo la quale "L'assegno periodico (cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - che integra l'oggetto di un diritto patrimoniale avente titolo nella legge e nel provvedimento dell'autorità giudiziaria e che è assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini della assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con conseguente previsione di deduzione (in quanto non destinato al mantenimento dei figli) in favore del soggetto che lo eroga - rientra fra i "redditi propri" dei quali, ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, nel testo modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, (convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974, n. 114), occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini (ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere".

Link al testo della sentenza integrale
http://www.laprevidenza.it/allegati/cass_6570_2010.html

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