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CASSAZIONE N. 9292/2016 Pensione d’invalidità è sufficiente il requisito della mancanza di occupazione

26/05/2018

Con la L.247/2007, il disabile per vedersi riconosciuto l'assegno d'invalidità deve semplicemente dare prova della mera mancanza di occupazione e non dimostrare lo stato d'incollocabilità al lavoro.
"Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l'entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l'interessato, che ne ha l'onere, provi: 1) di non aver svolto attività lavorativa e 2) di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8".

Cassazione, sentenza n. 9292/2016
 

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