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Cassazione n. 21642/2016, Il termine decadenziale di 6 mesi, per fare ricorso, si applica per i verbali di visita comunicati dopo l’1.1.2005

12/12/2016

L'art. 42, comma 3°, del d.l. n. 269/2003 convertito in legge n.326/2003 ed entrato in vigore a far data dal 31.12.2004 in forza dell'art.23, 2°comma del d.l. n. 335/2003, a sua volta convertito con l. n. 47/2004, ha introdotto il termine decadenziale di 6 mesi per la proposizione dell'azione giudiziale, avverso il rigetto, in sede amministrativa, contenuto nei verbali di visita delle Commissione Mediche di competenza, per tutte le prestazione legate all'invalidità civile. 
Conseguentemente, dal 1.1.2005 tutte le comunicazioni negative relative alle provvidenze economiche afferenti la cecità civile, il sordomutismo, l'invalidità civile, etc., soggiacciono al termine decadenziale di 6 mesi per agire in giudizio.
Il superiore indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalle recenti sentenze di Cassazione nn. 21642/2016 ed 11484/2015.

Cassazione n. 21642/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161026/snciv@sL0@a2016@n21642@tS.clean.pdf

Cassazione n. 11484/2015
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150604/snciv@sL0@a2015@n11484@tS.clean.pdf
 

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