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Cassazione n.2466/2018 i giorni di permesso per assistere un familiare portatore di handicap non vanno detratti dalle ferie

11/08/2018

Per la Cassazione i giorni di permesso, ex art. 33, co. 3°, legge 104/92, per assistere un familiare portatore di handicap, non vanno detratti dalle ferie.
Gli ermellini con ordinanza n.2466/2018 hanno dichiarato l'illegittimità della decurtazione operata dal datore di lavoro sulle ferie relativamente ai giorni di permesso fruiti dal proprio dipendente ai sensi e per effetti dell'art. 33 comma 3°, legge 104/92.

La Suprema Corte, nella precedenti pronunce, ha ritenuto che "la limitazione della computabilità  dei permessi di cui all'art. 33, comma 3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex lege n. 104 del 1992 commisurata all'intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso." (cfr. Cass. 07/07/2014 n. 15345, Cass. n. 14187 del 07/06/2017).
Inoltre, va riportato che "il giudice di appello, con argomentazioni conformi a quanto affermato da questa Corte, sulla scorta del rilievo costituzionale del diritto alle ferie, degli obiettivi di tutela e protezione per i disabili della I. 104/92 e del principio di non discriminazione, ha ritenuto che nel caso specifico i permessi, accordati per l'assistenza di un familiare portatore di handicap, concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato".
Infine, "ragioni di coerenza con i principi indicati e di garanzia di effettività delle esigenze di protezione cui i permessi stessi sono finalizzati impongono la lettura della disposizione nei termini sopra indicati, essendo la medesima idonea ad evitare che l'aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela cui le norme sono funzionali e a scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull'utilizzo dei permessi medesimi".

Cassazione ordinanza n.2466/2018

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