Cassazione n.24981/2016, l’assegno sociale spetta anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
08/09/2019
La pronuncia di Cassazione n. 24981/2016 ha stabilito che: l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, è corrisposto ai cittadini extracomunicatari soggiornanti di lungo periodo a condizione che gli stessi abbiano una permanenza reiterata nel territorio italiano non inferiore a 10 anni. Conseguentemente non è più necessario essere titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo per la sopracitata prestazione assistenziale.
Il requisito temporale richiesto, per l'erogazione del beneficio economico, dimostrebbe un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato.
La summenzionata questione era già stata affrontata dalla Cassazione n.22261/2015 il cui indirizzo giurisprudenziale recita: " in tema di corresponsione dell'assegno sociale non è irragionevole la previsione di cui all'art. 80 c. 19 I. 28/12/2000 n. 388, applicabile ratione temporis, che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio".
In seguito l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 180/2016, ha ribadito il principio di diritto nel quale rileva che: l’art. 1, comma 1, legge n. 133/2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, subordina l’erogazione dell’assegno sociale a tutti i soggetti, senza operare alcuna differenza fra cittadini appartenenti ai Paesi UE, non comunitari ed italiani, purché i potenziali aventi diritto abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
Cassazione n. 24981/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161206/snciv@sL0@a2016@n24981@tS.clean.pdf
Il requisito temporale richiesto, per l'erogazione del beneficio economico, dimostrebbe un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato.
La summenzionata questione era già stata affrontata dalla Cassazione n.22261/2015 il cui indirizzo giurisprudenziale recita: " in tema di corresponsione dell'assegno sociale non è irragionevole la previsione di cui all'art. 80 c. 19 I. 28/12/2000 n. 388, applicabile ratione temporis, che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio".
In seguito l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 180/2016, ha ribadito il principio di diritto nel quale rileva che: l’art. 1, comma 1, legge n. 133/2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, subordina l’erogazione dell’assegno sociale a tutti i soggetti, senza operare alcuna differenza fra cittadini appartenenti ai Paesi UE, non comunitari ed italiani, purché i potenziali aventi diritto abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
Cassazione n. 24981/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161206/snciv@sL0@a2016@n24981@tS.clean.pdf