Cassazione, ordinanza n. 1174/2018. La pensione dei ciechi assoluti viene revocata al superamento del limite di reddito
01/07/2018
La pensione in favore dei ciechi assoluti avendo natura di prestazione assistenziale viene revocata al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/1971.
Il superiore principio di diritto si è consolidato nelle numerose pronunce della Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 11174/2018 ha ribadito che:
"la pensione predetta per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della I. n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, comma 1, Cost., sicché l'erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della I. n. 118 del 1971, di conversione del d.l. n. 5 del 1971".
"Infatti, sono ritenuti inapplicabili sia l'art. 68 della I. n 153 del 1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in I. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost., e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica" (Cass. 3 agosto 2016, n. 16133; Cass. 28 settembre 2015, n. 19150; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24192)".
Cassazione: ordinanza n. 11174/2018
"la pensione predetta per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della I. n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, comma 1, Cost., sicché l'erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della I. n. 118 del 1971, di conversione del d.l. n. 5 del 1971".
"Infatti, sono ritenuti inapplicabili sia l'art. 68 della I. n 153 del 1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in I. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost., e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica" (Cass. 3 agosto 2016, n. 16133; Cass. 28 settembre 2015, n. 19150; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24192)".
Cassazione: ordinanza n. 11174/2018