Cassazione, ord.n.74/2020. Per ottenere l’indennità di accompagnamento non occorre spuntare le relative caselle del certificato medico
Per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale afferente l'indennità di accompagnamento non occorre spuntare le relative caselle di: non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, riportate nel certificato medico introduttivo.
Gli Ermellini sul solco già tracciato dalla sentenza n. 14412/2019, resa per l'dentica fattispecie, con l'ordinanza n. 74/2020 ribadiscono e cristallizzano, ulteriormente, il seguente principio di diritto: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.".
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale anche L'INPS, con messaggio n.3883/2019, si è uniformata alle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Infatti, per l'Ente Previdenziale è valido il certificato medico introduttivo anche privo del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.
Cassazione, ordinanza n. 74/2020
Gli Ermellini sul solco già tracciato dalla sentenza n. 14412/2019, resa per l'dentica fattispecie, con l'ordinanza n. 74/2020 ribadiscono e cristallizzano, ulteriormente, il seguente principio di diritto: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.".
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale anche L'INPS, con messaggio n.3883/2019, si è uniformata alle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Infatti, per l'Ente Previdenziale è valido il certificato medico introduttivo anche privo del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.
Cassazione, ordinanza n. 74/2020