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Cassazione, sent.n. 4069/2018. Il diritto ai permessi, ex art. 33,l.104/92, è identico sia per il part-time, sia per il lavoro a tempo pieno

26/11/2020

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte concerne i permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, e cioè se detti permessi mensili attribuiti al soggetto che si prenda cura del disabile debbano o meno essere riproporzionati nella misura di due giorni invece di tre giorni, nell'ipotesi in cui il dipendente osservi un orario di lavoro articolato su 4 giorni alla settimana con orario 8,30-14,30, cd part-time verticale. 
"L'art 4 del dlgs n 61/2000 ( Testo unico sul part-time), dopo aver sancito al primo comma il principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a pieno , elenca alla lettera a) "i diritti" del lavoratore a tempo parziale ed "in particolare " stabilisce che deve beneficiare della medesima retribuzione oraria, del medesimo periodo di prova e di ferie annuali , della medesima durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità , del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, dei diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L'art 4 citato alla lettera b) stabilisce che " il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa" in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'. La lettera a) individua , dunque, "i diritti "del lavoratore con orario part-time ,mentre la successiva lettera b) esamina " i trattamenti "economici . Questi ultimi possono essere riproporzionati" . 
"Il legislatore, in dichiarata attuazione del principio di non discriminazione, ha inteso distinguere fra quegli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa, istituti rispetto ai quali è stato ammesso il riproporzionamento del trattamento del lavoratore, (addirittura, sia pure con la mediazione delle parti collettive, in misura più che proporzionale alla minore entità della prestazione in base all'ultima parte della lettera b), ed istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa". 
Ciò posto, si rileva che la finalità dell'istituto disciplinato dall'ad 33 della L n 104/1992,  attiene a diritti fondamentali dell'individuo, conseguentemente il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno. 
Da ciò discende che: al lavoratore part-time verticale, la cui attività lavorativa si svolge dal Lunedì al Giovedì osservando l'orario di lavoro che inizia alle 8:30 e si esaurisce alle 14:30, va, comunque,  riconosciuto il diritto di fruire dei tre giorni di permesso mensili  ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992.

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