Cassazione Sezioni Unite n. 25204/2015
27/02/2017
La pensione d'inabilità civile anche se non percepita si trasforma in assegno sociale al compimento dell'età ed al possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
"Va pertanto riaffermato il principio secondo cui "nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale."
"Va pertanto riaffermato il principio secondo cui "nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale."
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151216/snciv@sU0@a2015@n25204@tS.clean.pdf