Cassazione, sentenza n. 21320/ 2017. I disabili provvisti del contrassegno per invalidi possono circolare nelle zone a traffico limitato
09/10/2017
"Ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità".
Questo risulta essere il principio di diritto della sentenza di Cassazione n.21320/2017.
La Suprema Corte basa il fondamento della propria decisione nella norma contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996.
Dal superiore enunciato discende che: nel momento in cui è concesso l'accesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, il soggetto disabile provvisto del relativo contrassegno speciale è legittimato a norma di legge (art. 11 del D.P.R. n. 503/1996) a circolare liberamente nelle zone a traffico limitato (ztl).
A nulla rileva la mancata comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore munito del contrassegno speciale, ciò al fine di evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996.
Cassazione: sentenza n. 21320/2017
La Suprema Corte basa il fondamento della propria decisione nella norma contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996.
Dal superiore enunciato discende che: nel momento in cui è concesso l'accesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, il soggetto disabile provvisto del relativo contrassegno speciale è legittimato a norma di legge (art. 11 del D.P.R. n. 503/1996) a circolare liberamente nelle zone a traffico limitato (ztl).
A nulla rileva la mancata comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore munito del contrassegno speciale, ciò al fine di evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996.
Cassazione: sentenza n. 21320/2017